Insinuazione al passivo: cos’è? A cosa fa riferimento? Quando serve?

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Nel caso in cui una società o una impresa falliscano, possono esserci dei terzi a vantare del credito nei loro confronti. In questi casi, affinché la richiesta di soddisfacimento del credito vantato nei confronti del fallito sia esaudita, è necessario procedere con una insinuazione al passivo. Ma di che cosa si tratta nello specifico e come si fa domanda?


Insinuazione al passivo: che cosa è?

In ambito legale, l’insinuazione al passivo consiste in una specifica procedura che si applica in caso di fallimento di una società. La norma che regola questo tipo di procedura è in particolare quella di cui al combinato disposto degli artt. 93 e 101 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942 e successive modifiche). Queste sono infatti le norme che esplicitano le modalità con le quali proporre la domanda di insinuazione al passivo.

In poche parole, l’insinuazione al passivo è la domanda tramite la quale i creditori di una società o un imprenditore fallito chiedono l’ammissione del loro credito al passivo del fallimento. Così facendo posso quindi ottenere il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del fallito.

Infatti, in caso di fallimento, coloro i quali vantano un credito nei confronti della società fallita sono tenuti a presentare la domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Solo in questo modo possono quindi ricevere il pagamento di quanto dovuto a titolo di credito.

Come si propone la domanda?

Quindi, per ottenere il credito vantato nei confronti della società fallita, è necessario, come detto, presentare domanda di insinuazione al passivo. Questa materia è regolata dalla Legge Fallimentare. Nello specifico, le modalità e la procedura per proporre la domanda di ammissione al passivo sono specificate nell’articolo 93 della suddetta legge.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili è quindi proposta attraverso uno specifico ricorso. Quest’ultimo deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Non è indispensabile l’intervento esterno, in quanto il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte (ex articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

Requisiti del ricorso per insinuazione al passivo

Il ricorso deve essere presentato inviandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92. In più, devono essere allegati dei precisi documenti. Nello specifico, l’articolo 93 della Legge Fallimentare prevede che al ricorso siano allegati i seguenti documenti:

  1. “l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [anche in relazione alla graduazione del credito]nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”.

Se i requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 non sono presenti o sono assolutamente incerti, il ricorso è inammissibile. Se, invece, è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al punto numero 4, il credito è considerato chirografario. Mentre, se è omessa l’indicazione di cui al terzo comma, n. 5 o se non avviene la consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, si applica quanto disposto dall’articolo 31 bis, secondo comma.

In più, al ricorso devono essere allegati anche i documenti che dimostrano il del diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. L’unico documento allegato al ricorso che deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale è l’originale del titolo di credito.