Legge 162/2014 o procedura di negoziazione assistita, cos’è e come funziona

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Tra tutti i linguaggi professionali quello forense o giuridico è, senza ombra di dubbio, il più complesso da comprendere. Non è un caso, dunque, che la maggior parte delle persone ignorino l’esistenza di procedure e leggi volte a semplificare alcuni aspetti della vita quotidiana. Un esempio valido è rappresentato dalla Decreto Legge 12 settembre 2014, diventato la legge 162/2014. In quanti conoscono il suo campo di applicazione e, soprattutto il contenuto? Sicuramente in pochi tra cui, si spera, rappresentino la maggioranza i professionisti della giurisprudenza. Per tutti gli altri proviamo a fare chiarezza sulla legge 162/2014 il cui scopo, come vedremo, è quello di semplificare i procedimenti giuridici. Ma andiamo con ordine. Questa norma rientra nel diritto civile ed è meglio conosciuta come procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati. In sostanza si tratta di uno strumento cui due parti possono ricorrere per risolvere un contenzioso senza arrivare in tribunale. La soluzione della contesa viene ottenuta, principalmente attraverso un accordo dove vengono equilibrate le richieste e le necessità dei due soggetti. In effetti riuscire a risolvere alcune questioni “in via amichevole” fuori dalle aule di un tribunale alleggerisce il fin troppo intasato procedimento giudiziario ed impatta in modo meno stressante su chi si trova ad essere elemento attivo di una disputa. Attraverso quali modi e tempistiche, però, si applica la legge 162/2014? Vediamolo insieme

Legge 162/2014, quando gli avvocati invitano alla mediazione

Quando si tratta di raggiungere un accordo tra parti fondamentale è la presenza di un mediatore. Nel caso della legge 162/2014 questo ruolo è affidato, solitamente, a due avvocati. Il loro compito è quello di conoscere i fatti giuridici alla base del contendere, rappresentare le richieste di una delle parti spingendola per arrivare ad un accordo conciliante e amichevole. Come ottenere concretamente questo risultato? I mediatori avranno il compito di organizzare incontri e confronti orali tra i protagonisti del contendere fino a quando non verrà raggiunto un accordo scritto e firmato da entrambi. Tutto il procedimento inizia con un invito, spedito da uno dei due avvocati, in cui viene specificato l’oggetto della controversia e il termine entro cui raggiungere l’accordo. Questo va da un minimo di trenta giorni ad un massimo di tre mesi. Sono previste proroghe nel coso entrambe le parti lo considerino essenziale. Se, però, l’invito alla procedura di negoziazione assistita viene ignorata, allo scadere dei trenta giorni si passerà direttamente alle vie giudiziarie. Ma in quali ambiti può essere applicata la legge 162/2014?

Legge 162/2014, negoziare  un divorzio è possibile

La legge 162/2014 ha portato delle novità importanti, soprattutto per quanto riguarda i tempi e la gestione di separazione e divorzi. Grazie a questa norma, infatti, due coniugi possono decidere di porre fine al loro matrimonio attraverso un accordo assistito presentato e registrato in Comune. Secondo l’art. 6, però qualora siano presenti figli minori, portatori di handicap o, comunque, ancora non autonomi, gli avvocati mediatori sono tenuti a presentare l’accordo raggiunto dalle parti al Procuratore della Repubblica, il cui compito è controllare che vengano rispettati gli interessi dei minori. Qualora tutto risulti consono, allora l’accordo viene registrato in Comune. Un procedimento veloce e, in qualche modo, indolore. Perché non è detto che tutti i divorzi debbano essere la base di guerre infinite.