Sospensione cartella Equitalia: quando viene concessa?

Sospensione cartella equitalia

Quando riceve una cartella o un avviso di pagamento che non si ritiene giusta, il contribuente ha la possibilità di richiedere la sospensione delle procedure di riscossione, dando inizio ad una fase di verifica da parte dell’ente creditore. Ma in quali casi viene concessa la sospensione della cartella Equitalia?

In quali casi può essere richiesta la sospensione cartella Equitalia?

La sospensione della cartella Equitalia può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Equitalia infatti non esiste più, anche se si continua ad utilizzare spesso il suo nome) nel caso in cui le somme a cui fa riferimento l’atto:

  1. siano già state pagate prima della formazione del ruolo;
  2. siano già state sottoposte ad un provvedimento di sgravio da parte dell’ente creditore;
  3. siano interessate da decadenza o prescrizione, prima della data in cui il ruolo è diventato esecutivo;
  4. siano state oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale;
  5. siano state oggetto di una sentenza che ha annullato totalmente o parzialmente le pretese dell’ente creditore.

Come richiedere la sospensione

La domanda di sospensione della cartella Equitalia non è ripetibile e deve essere presentata entro 60 giorni dal momento in cui l’agenzia delle Entrate – Riscossione l’ha notificata. È possibile richiedere la sospensione direttamente online, accedendo all’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed usufruendo del servizio sospensione, oppure compilano l’apposito modulo (che si può trovare sia sul sito che presso gli sportelli dell’Agenzia) sul quale vanno spiegati i motivi per cui si ritiene di non dover pagare. Il modulo può essere presentato di persona ad uno sportello dell’Agenzia oppure può essere inviato per e-mail agli indirizzi specificati nel modulo stesso.

Facciamo un esempio: il contribuente riceve una cartella per il mancato pagamento di una multa della Polizia Municipale, ma lui quella multa l’ha già pagata prima della scadenza. In questo caso la richeista del Comune, quindi, è sbagliata. Se il contribuente decide di andare in Comune per richeidere lo sgravio o di fare ricorso al giudice, l’Agenzia è comunque tenuta ad andare avanti con le sue procedure di riscossione, almeno fino a quando no riceve il provvedimento di annullamento da parte dell’ente creditore. Se invece il contribuente si rivolge direttamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per richiedere la sospensione della cartella, le procedure vengono stoppate immediatamente, in attesa che il Comune faccia le sue verifiche e corregga il suo errore.

Cosa accade dopo la sospensione della cartella

Una volta che riceve la richiesta da parte del contribuente, l’Agenzia la trasmette all’ente creditore. In attesa di una sua risposta, la procedura di riscossione viene sospesa. Se l’ente non risponde entro 220 giorni, la legge prevede che in alcuni casi il debito si annulli (accade nei casi 1, 2 e 3 del precedente elenco). Se i documenti inviati dal contribuente non sono sufficienti a dimostrare che il pagamento non sia dovuto, l’ente creditore comunica al suo debitore di aver respinto la richiesta ed invita l’Agenzia a riprendere l’attività di riscossione. Nel caso in cui il contribuente abbia trasmesso una documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale, sono previste per lui sanzioni che possono andare dal 100% al 200% del debito, con un importo minimo fissato a 258 euro.