Srl semplificata: cos’è, come funziona, requisiti per l’apertura

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Considerate le sue caratteristiche e le varie agevolazioni concesse a società di questo tipo, spesso chi ha intenzione di lanciare una nuova attività prende in seria considerazione la costituzione di una Srl semplificata. Cerchiamo di capire meglio cos’è, come funziona, quali sono i requisiti per l’apertura e come si costituisce una società a responsabilità limitata semplificata.

Cos’è la società a responsabilità limitata semplificata

Nel corso del 2012 il provvedimento noto come Decreto Liberalizzazioni è stato convertito in Legge introducendo le nuove disposizioni urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività. Tra gli effetti c’è stata anche l’introduzione dell’articolo 2463 bis del Codice Civile: nasce la società a responsabilità limitata semplificata. L’obiettivo è quello di rendere più semplice per i più giovani l’esercizio dell’attività di impresa: inizialmente solo le persone fisiche con meno di 35 anni potevano dare vita ad una Srl semplificata. Questa tipologia di società è sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale sociale minimo per la sua costituzione che per l’iter di accesso, che risulta essere meno costoso rispetto a quello previsto per le normali Srl.

Requisiti ed atto costitutivo

Come abbiamo detto, inizialmente la costituzione delle Srl semplificate era una possibilità riservata alle persone fisiche con meno di 35 anni; già nel 2013 l’articolo è stato aggiornato con l’eliminazione del requisito anagrafico. In altre parole si può dire che qualsiasi persona fisica, a prescindere dalla sua età, può costituire una società a responsabilità limitata semplificata; tra l’altro è ammessa anche la società unipersonale, ovvero con un unico socio. Ad ogni modo l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico seguendo il modello standard suggerito dal decreto del Ministero della Giustizia.

Gli elementi essenziali dell’atto costitutivo sono:

  • il nome, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ogni socio;
  • la denominazione sociale;
  • l”indicazione del comune in cui si trovano la sede e le eventuali sedi secondarie;
  • l’ammontare del capitale sociale, che deve essere minimo di 1 euro e massimo di 10.000 euro, interamente sottoscritto al momento della costituzione;
  • l’indicazione dell’attività;
  • le quote di partecipazione dei soci e la loro determinazione;
  • le norme di funzionamento della società;
  • la lista delle persone a cui è affidata l’amministrazione e al revisione legale dei conti;
  • data e luogo della sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Il ruolo del notaio nell’apertura di una Srl semplificata

Nel processo di costituzione di una Srl semplificata il notaio svolge un ruolo fondamentale: abbiamo già detto che l’atto costitutivo deve essere redatto tramite atto pubblico, ma il notaio non si deve limitare ad un controllo preliminare puramente formale; deve verificare la presenza dei requisiti di capacità personale dei vari soci e quelli previsti per la costituzione della società, ma poi si deve occupare anche dell’iscrizione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese (cosa che nelle altre società di solito è affidata agli amministratori).