770 semplificato: che modello è? Quando si usa? In che modo?

modello

Tra i vari modelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per le diverse dichiarazioni, troviamo anche il modello 770 di cui si può reperire anche la versione semplificata. Il 770 semplificato assolve quindi la medesima funzione, ma con piccole differenze tecniche. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Modello 770: che cos’è?

Quando si parla di modello 770 si fa riferimento a uno specifico modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un modello utilizzato da diversi soggetti, che possono essere sostituti d’imposta, Amministrazioni dello Stato intermediari e altri soggetti per la dichiarazione dei dati relativi alle ritenute effettuate, ai versamenti eseguiti, ai crediti, e così via.

La sua finalità è quindi quella di comunicare una serie di dati fiscali all’Agenzia delle Entrate. Come vedremo, i dati che devono essere riportati all’interno del modello 770 possono variare. Esistono infatti due “versioni” del modello 770, ovvero il modello 770 ordinario e il modello 770 semplificato. Di conseguenza, sono predisposti dei requisiti differenti.

Differenze tra il modello 770 semplificato e quello ordinario

Come già accennato in apertura, esiste un modello 770 di base e una versione semplificata, ovvero il modello 770 semplificato. Ma qual è la differenza tra i due? In primo luogo il modello 770 semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, ivi comprese le Amministrazioni dello Stato. Lo scopo, come già detto, è quello di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

All’interno del 770 semplificato troviamo quindi anche i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti, nell’anno di riferimento:

  • redditi di lavoro dipendente
  • equiparati ed assimilati
  • indennità di fine rapporto
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
  • redditi di lavoro autonomo
  • provvigioni
  • redditi diversi

A ciò si aggiungono i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno di riferimento.

Al contrario, il modello 770 ordinario deve essere invece utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Questi sono quindi tenuti a comunicare dati diversi rispetto a quelli sopra elencati.

Chi presenta il modello 770 semplificato?

Sono soggetti alla presentazione del modello 770 semplificato i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

  • società di capitali
  • enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali)
  • enti non commerciali
  • associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
    società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • condomìni;
  • società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice), di armamento, di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, o arti e professioni;
  • amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto

Quando scade il modello 770 e come si presenta

Al contrario di altre dichiarazioni, il modello 770 ha una scadenza prefissata. Questo modello deve essere infatti presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La sua presentazione può avvenire solo in via telematica. I metodi a disposizione sono diversi:

  • tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • rivolgendosi a un CAF o a un intermediario abilitato
  • tramite società appartenenti al gruppo

Per quanto riguarda invece le Amministrazioni dello Stato, queste possono rivolgersi direttamente ad altri soggetti incaricati.